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Anatocismo bancario: significato e sentenze

Banche

Anatocismo bancario: significato

Il termine anatocismo bancario ha il significato di fenomeno della trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che in quanto tale produce, a sua volta, ulteriori interessi.

Per interessi anatocistici si intendono quegli interessi prodotti da interessi precedentemente maturati e sommati al capitale in un periodo di capitalizzazione precedente.

Anatocismo

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Anatocismo bancario: sentenze

L’ Art. 1283 c.c. disciplina l’anatocismo prevedendo che «in mancanza di usi contrari*, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

Nella prassi le Banche hanno ritenuto normale applicare interessi anatocistici nei rapporti di conto con il cliente, configurando ciò come uso normativo. Tale comportamento è durato per anni sino all’intervento di copiosa giurisprudenza contraria all’applicazione dell’anatocismo. Pertanto gli istituti di credito hanno sempre ritenuto che gli usi normativi esistessero e che fossero nel senso di capitalizzazione degli interessi, trimestrale per la banca, mentre per quelli a favore del cliente la capitalizzazione veniva effettuata con cadenza annuale.

La configurabilità di un “uso normativo” richiede due requisiti:

  • L’usus: ovverosia l’uniforme e costante ripetizione di un certo comportamento;
  • L’opinio iuris ac necessitatis: ovverosia la convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio, ovvero conforme ad una norma che esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento.
  • Nel 1999 è stata travolta la legittimità della prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto uso normativo contrario: la Cassazione, infatti, ha sancito la nullità della capitalizzazione periodica degli interessi, essendo un mero “uso negoziale” e non “uso normativo”. A seguito della Cassazione del 1999, il legislatore, con l’art. 25, comma 2, D.Lgs. 342/1999, ha modificato l’art. 120 del TUB, introducendo al comma 2, il principio della eguale cadenza di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.”
  • Dal 2014àNelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
  • Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori interessi che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
  • Dal 2016à nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
  • gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
  • il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

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