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Bonus facciate 2021: detrazione d’imposta 90%

Bonus facciate 2021: detrazione d’imposta 90%

Bonus facciate 2021: detrazione d’imposta 90%
Bonus

BONUS FACCIATE: Cos’è?

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi mirati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi gli immobili strumentali.

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BONUS FACCIATE: Come funziona?

Il bonus consiste nelle detrazione dell’imposta lorda (IRPEF o IRES) e nel rimborso del 90% sulle spese sostenute per la ristrutturazione ed il recupero di facciate esterne di edifici:

  • di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali già esistenti;
  • che si trovano nelle zone A e B individuate dal D.M. n.1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Zona A: 
“include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.
Zona B:
“include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq”.

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BONUS FACCIATE: Chi sono i beneficiari?

  • persone fisiche (professionisti o titolari d’impresa, privati);
  • enti privati e pubblici che non esercitano attività commerciale;
  • associazioni tra professionisti;
  • società di persone e capitali;
  • società semplici.

La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

BONUS FACCIATE: Tipologia lavori detraibili

I lavori eseguibili con il bonus facciate sono quelli che riguardano la manutenzione ordinaria come:

  • interventi sulle strutture opache della facciata;
  • interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento.

Rientrano anche i lavori riconducibili al decoro urbano come quelli riferiti:

  • alle grondaie;
  • ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni;
  • alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • allo smaltimento delle macerie e dei materiali in séguito ai lavori effettuati, così come l’installazione dei ponteggi;
  • all’acquisto di materiali;
  • alle consulenze burocratiche quali ad esempio perizie e sopralluoghi o il rilascio della certificazione energetica.

Quali sono i lavori esclusi dalla detrazione?

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Non si potrà richiedere il bonus per interventi:

  • su superfici confinanti con chiostrine, cortili, spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Il bonus facciate non comprende i:

  • lavori effettuati in fase di costruzione dell’immobile;
  • lavori realizzati attraverso la demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”;
  • interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.

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BONUS FACCIATE: Come usufruire della detrazione?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021, effettuate tramite bonifico bancario o postale.

Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.
Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

I soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

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BONUS FACCIATE: In presenza di abusi edilizi?

Nel caso del bonus facciate, le agevolazioni possono essere richieste anche per quelli edifici che presentano piccoli abusi edilizi sempre che questi ultimi non superino il 2% della superfice totale dell’edificio.

Per tutti gli edifici che superano questa percentuale, ma per i quali si vuole richiedere il bonus facciate, sarà necessario effettuare una sanatoria.

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