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Decreto Sostegni bis: bonus prima casa per giovani under 36

Decreto Sostegni bis: bonus prima casa per giovani under 36
Bonus Diritto e fisco

Bonus prima casa: cos’è?

I giovani under 36, in procinto di acquistare la prima casa, possono contare su uno sconto sull’atto di compravendita e sul mutuo bancario.

L’agevolazione non riguarda, invece, il contratto preliminare, ossia il compromesso per il quale restano dovute l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria.

“Il Decreto Sostegni bis, in particolare, prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”- escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9 a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui”.

Bonus prima casa: in cosa consiste?

Chi compra da un privato:

  • ha l’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • deve pagare soltanto l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

Chi compra da una ditta (cfr. compravendite soggette ad IVA):

  • non paga le imposte di registro, ipotecaria e catastale;
  • paga il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali;

Leggi anche: Credito IVA: come e quando avviene il rimborso?

L’IVA deve essere pagata al venditore; l’acquirente matura un credito d’imposta non rimborsabile che:

  1. può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  2. può essere utilizzato per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  3. può essere utilizzato per compensare le somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Bonus prima casa: chi ne ha diritto e quando va presentata la domanda

L’agevolazione è riservata ai soli soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.

La domanda va presentata dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022.
La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa è aumentata di 290 milioni di euro per il 2021 e di 250 per il 2022.

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Bonus prima casa: requisiti

Per poter accedere al beneficio fiscale è necessario:

  • non possedere altri immobili, ovunque essi si trovino, ricevuti ex ante con tale bonus. In caso contrario, bisognerà cederli;
  • spostare la propria residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune ove è situato l’immobile da acquistare;
  • non deve essere di lusso l’abitazione accatastata;
  • possedere un ISEE inferiore ad € 40.000
Bonus prima casa: vale anche per i mutui?

“Il decreto Sostegni bis prevede infine che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti dal decreto e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso siano esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (l’imposta è dello 0,25 per cento).”

Bonus prima casa: perdita del beneficio e conseguenze

Si decade dall’agevolazione “prima casa” per:

  • dichiarazione mendace;
  • alienazione dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno;
  • mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa.

In questi casi:

  1. l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%;
  2. le imposte ipotecaria e catastale saranno nella misura fissa di 50€ ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni;
  3. l’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.

Nel caso in cui l’Agenzia dell’Entrate ravvisi la mancanza di ulteriori requisiti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, le imposte dovute dovranno essere corrisposte maggiorate di sanzioni ed interessi.

L’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura dello 0,25%, non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”.

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