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La disciplina del pignoramento della prima casa

La disciplina del pignoramento della prima casa
Diritto e fisco

Pignoramento: cos’è?

Il pignoramento è un atto che dà il via al vero e proprio processo di espropriazione forzata.

E’ infatti il primo atto esecutivo, realizzato con il fine di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente, e anche di tutti gli altri creditori che successivamente dovessero intervenire nel processo esecutivo.

Pignoramento: prima casa

Il Decreto “Milleproroghe” (art. 13, co. 14, D.L. n. 183 del 31.12.2020) durante l’emergenza Covid-19 aveva sospeso le procedure esecutive dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
La prima casa del debitore inadempiente, quindi, era impignorabile.

Pignoramento: che si intende per prima casa?

Quando parliamo di prima casa ci riferiamo alla prima abitazione che il proprietario ha acquistato.
Di solito, ma non necessariamente coincide l’abitazione principale, ovvero con la casa dove la persona vive abitualmente.

Pignoramento: la prima casa è pignorabile e quando?

La prima casa è pignorabile se i debiti contratti dal proprietario sono verso soggetti privati quali banche e altri soggetti terzi che non siano il Fisco e lo Stato.
Il pignoramento della prima casa non è consentito, invece, se i debiti del proprietario riguardano esclusivamente l’Agenzia delle Entrate o qualsiasi altro ente di Riscossione.
La prima casa, generalmente, non può essere pignorata dal Fisco quando sussistono determinate condizioni quali:
• è l’unico immobile in possesso del debitore;
• è adibito ad uso abitativo;
• il debitore vi abbia eletto la residenza anagrafica l’immobile in questione non faccia parte delle categoria catastale A/8 e A/9 che si riferiscono agli “immobili di lusso”.

Il venir meno anche di una sola di queste condizioni comporta l’impignorabilità dell’immobile ‘prima casa’ “se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera centoventimila Euro”.
Per importi inferiori a 120 mila euro (ma superiori a 20 mila euro), l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può soltanto provvedere all’iscrizione ipotecaria senza pignoramento.
L’Agenzia delle Entrate non può sempre procedere al pignoramento 1° casa di proprietà del debitore. Affinché il pignoramento avvenga devono però essere soddisfatte determinate condizioni quali:

• il debito nei confronti dell’agenzia delle entrate deve superare i 120.000 euro;
• il valore complessivo degli immobili che si possiedono deve essere pari almeno al 120.000 euro;
• ha già ipotecato i beni del debitore e da questo punto sono trascorsi almeno 6 mesi di tempo;
• l’Agenzia delle Entrate deve concedere prima la possibilità di pagamento rateale del debito.

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Pignoramento prima casa: sospensione

Nel caso in cui la prima casa venga sottoposta a procedura di pignoramento, il debitore può richiedere al Giudice la sospensione temporanea della procura esecutiva con il deposito di un atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. del che recita testualmente:
“Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.”

Pignoramento: prima casa, novità giurisprudenziali!

La Corte Costituzione con sentenza n. 128 del 22.06.2021 ha bocciato la sospensione delle procedure esecutive sulle abitazioni principali per emergenza Covid.
La Corte ha ritenuto sproporzionato il bilanciamento degli opposti interessi del creditore e del debitore nelle procedure esecutive sull’abitazione principale: il sacrificio dei creditori è stato considerato eccessivo, perché la sospensione generalizzata dal 1° gennaio 2021, è irragionevole e non è compatibile con le modalità di celebrazione dei giudizi civili ed esecutivi, che sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia di Covid-19.

Infatti la sentenza recita che:

“il legislatore, cioè, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio, quale quella della sospensione delle predette espropriazioni immobiliari, mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco”.

La Consulta ha evidenziato che:

“Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale (art. 76, comma 1, lettera a, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»).”

La sentenza in ultimo afferma che:

“il diritto all’abitazione ha la natura di un «diritto sociale» e che “resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti”.

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