Nell’era digitale si passa dai manoscritti, conti bancari, chiavi di cassette di sicurezza, agli investimenti online, ai blog, ai rapporti allacciati sui social network.

I diritti digitali possono essere trasmessi trasferendo la proprietà, ovvero onerando un determinato soggetto di porre in essere un comportamento finalizzato alla successione di un dato diritto digitale.

Che si intende per eredità digitale?
L’eredità digitale comprende bene e rapporti di natura eterogenea.

Possiamo individuare tre macro-categorie di beni:

Si possono trasmettere i beni materiali digitali?
I beni materiali, che nascono come digitali, sono costituiti dalle opere dell’ingegno o dell’arte, ossia opere o lettere conservate all’interno di chiavi di archiviazioni fisiche o digitali.

Differiscono dai beni materiali esclusivamente per il supporto sul quale sono conservati, corrispondente ad una sorta di ‘’foglio digitale’’

Il testatore, proprietario di tali beni, per trasferire mortis causa questa categoria ha diverse facoltà:

Le principali cose da sapere:

Proprio perché la dottrina notarile si occupa di eredità digitale sin dal 2007, in caso di dubbi, bisogna affidarsi ad un notaio di fiducia.

Non esiste una disciplina inerente l’eredità digitale unitaria e, spesso, la legge che si applica è quella di uno Stato estero.
A tal uopo, è importante la decisione del Tribunale di Milano del febbraio 2021 che ha ritenuto illegittima la pretesa della Apple di subordinare l’esercizio di un diritto previsto dall’ordinamento giuridico italiano alla presenza dei requisiti previsti dalle norme nazionali.
In particolar modo, nel caso in esame, è stato previsto che l’assenza di un espresso divieto scritto attribuisca i diritti dei dati sul defunto a chi agisca per “ragioni familiari meritevoli di protezione”.

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