Avvocati: specializzazioni per comprovata esperienza

Avvocati: specializzazioni per comprovata esperienza

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con nota del 02/03/2021, ha fornito ai Presidenti dei COA, con riguardo alle modifiche introdotte dal D.M. n. 163/2020, le opportune direttive “in materia di specializzazioni per comprovata esperienza”.

La domanda per il titolo di specialista

L’avvocato per richiedere il titolo di specialista deve presentare domanda al Consiglio dell’Ordine degli avvocati (COA) a cui è iscritto, sotto forma di autocertificazione/dichiarazione di atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/200 secondo apposito modello predisposto.

Il COA verifica la regolarità della documentazione, avendo il potere/dovere di richiedere all’interessato integrazioni istruttorie se la documentazione non “è regolare” e la trasmette con la domanda al CNF.

La comprovata esperienza

Ai fini della comprovata esperienza, l’avvocato deve dichiarare:

  • di aver frequentato con esito positivo nell’ultimo quinquennio i corsi di specializzazione o di aver maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione;
  • di non avere riportato, nei 3 anni precedenti la domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, per avere violato il dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
  • un’ anzianità ininterrotta e senza sospensioni di iscrizione all’Albo di almeno 8 anni;
  • di avere esercitato l’attività professionale nel settore di specializzazione nell’ultimo quinquennio in modo prevalente e continuativo, producendo una relazione e allegando adeguata documentazione giudiziale e/o stragiudiziale

Per ogni anno dovrà provare di aver trattato almeno 10 incarichi professionali fiduciari rilevanti per qualità; gli incarichi fiduciari, dunque, sono complessivamente almeno 50.

La relazione va corredata dagli atti introduttivi e conclusivi depositati in giudizio o, in mancanza, da documentazione dalla quale risultino le questioni giuridiche trattate.

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La comprovata esperienza nel settore penale

La connotazione orale del processo penale vede spesso l’avvocato trattare questioni giuridiche senza alcuna formalizzazione.

Nell’incarico professionale, pertanto, non può essere ricompreso il verbale di identificazione.

Quest’ultimo è il primo contatto informativo della persona sottoposta ad indagini, indica soltanto la rubrica della fattispecie penalmente rilevante senza possibilità di accesso agli atti del procedimento, stante il segreto investigativo.

Per la verifica della comprovata esperienza è necessario che l’interessato alleghi alla domanda una relazione che contenga, con riferimento al caso concreto, le questioni giuridiche affrontate in sede procedimentale e processuale.


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