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Credito per imposte estere: cosa riguarda e quali sono le condizioni per ottenere il beneficio

I contribuenti che posseggono redditi di fonte estera, normalmente, devono versare le imposte nel Paese in cui il reddito è generato, ma anche nel Paese in cui risiedono.

L’applicazione del credito da imposte estere consente ai soggetti residenti in Italia di evitare la doppia imposizione internazionale

L’art. 165 del TUIR prevede un meccanismo che fornisce la possibilità di detrarre dall’imposta italiana, in tutto o parzialmente, le imposte estere pagate dal contribuente fiscalmente residente in Italia.

Per poter beneficiare del credito d’imposta sono richieste le seguenti condizioni:

Credito per imposte estere: ambito di applicazione

La Circolare n.9/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate affronta il tema dell’ambito di applicazione ovvero per quali imposte spetta il credito per imposte estere.

Nel documento de quo viene indicato che:

  1. “se lo Stato dove viene prodotto il reddito è legato all’Italia da una Convenzione, il credito è riconosciuto con riferimento a qualsiasi elemento di reddito che lo Stato della fonte ha assoggettato ad imposta conformemente alla Convenzione stessa”;
  2. “se lo Stato dove viene prodotto il reddito è senza Convenzione, l’art. 165 co. 2 del TUIR prevede che i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli che si considerano prodotti in Italia”.

Non concorrono, quindi, a formare il credito per imposte estere i redditi assoggettati:

  1. a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva in Italia;
  2. all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera di cui all’art. 18 del TUIR ;
    – per tali redditi si può optar per l’imposizione ordinaria spettando così il credito pe le imposte estere-
  3. all’imposta sostitutiva forfetaria di 100.000 euro nell’ambito del regime dei “neo residenti” (ex art. 24-bis del TUIR);
  4. all’imposta sostitutiva del 7% per i titolari di pensione estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno (art. 24-ter del TUIR).

Credito per imposte estere: definitività per il calcolo del credito spettante

Lo stesso art. 165 del TUIR co.1 ai fini della correttezza del prelievo fiscale richiede che l’imposta estera sia ‘definitiva’, ossia ‘non ripetibile’; l’imposta sostenuta dal contribuente non può essere chiesta a rimborso.

La Circolare dell’Agenzia delle entrate, soprarichiamata, considera ripetibili le imposte che:

Il versamento di acconti di imposta non concorre alla formazione del credito per imposte estere.

Credito per imposte estere: termine di pagamento

Il pagamento a titolo definitivo dell’imposta estera deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riguardante il periodo di imposta in cui il reddito è stato prodotto.

Se il pagamento, tuttavia, avviene entro la dichiarazione del periodo di imposta successivo, l’art. 165 TUIR co.5 prevede ugualmente la possibilità di detrazione

Credito per imposte estere: documentazione per dimostrare il carattere della definitività

Il contribuente deve conservare ed avere a disposizione, al fine di dimostrare la definitività dell’imposta estera versata, la seguente documentazione:

Credito per imposte estere: corretta procedura per l’applicazione del credito

E’ possibile calcolare il credito per imposte estere da inserire nella dichiarazione dei redditi seguendo la seguente procedura:

  1. si deve innanzitutto verificare la categoria reddituale del provento (verifica natura reddituale) e la sua presenza nella Convenzione internazionale;
  2. si può determinare se spetta nell’altro Stato la formazione del reddito soltanto attraverso la verifica nella Convenzione internazionale della territorialità .

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