Danno cd. biologico terminale e danno cd. morale da percezione

La Suprema Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza n. 21508/2020, ha ribadito che in materia di danno non patrimoniale, il pregiudizio che consegue ad un caso di morte dovuta ad un illecito è dato dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute.
Il bene vita, sebbene non espressamente menzionato nella Costituzione, va considerato bene giuridico inviolabile (ex art. 2 Cost.), che è fruibile solo dal titolare ed è insuscettibile di essere liquidato per equivalente.

Quali sono le condizioni ai fini della liquidazione del danno cd. biologico terminale e danno cd. morale da percezione?

Nel caso in cui il decesso avvenga immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.
Per supplire alla mancato ristoro del cd. danno tanatologico, la giurisprudenza ha elaborato la categoria del cd. danno biologico terminale che:
a) rientra nel danno da inabilità temporanea, considerato nel massimo della sua entità ed intensità;
b) consiste nel pregiudizio non patrimoniale, patito dalla vittima nell’intervallo di tempo, intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte.

Per la risarcibilità del cd. danno biologico terminale, quindi, è necessaria un’apprezzabile separazione temporale fra i due eventi, in modo tale che si possa distinguere la loro verificazione nel tempo.
In altri termini, la brevità del periodo di sopravvivenza non è suscettibile di degenerare un danno biologico.
Sarà senz’altro considerato il danno morale terminale, ovvero danno morale da percezione subito dalla vittima per la sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine.
In luogo del criterio temporale, pertanto, verrà in rilievo il diverso criterio dell’intensità della sofferenza provata.

Nel quantificare il risarcimento dei danni morali deve tenersi conto anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, la quale sia, tuttavia, rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine.
Occorre considerare che il risarcimento del danno morale terminale può essere riconosciuto agli eredi solo se prima sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte.
In caso contrario, ai congiunti spetta il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità̀ di godere del rapporto parentale con la persona defunta.


Pubblicato

in

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Contattaci su WhatsApp