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Dis-coll: un’apposita indennità di disoccupazione

Dis-coll: un’apposita indennità di disoccupazione
Diritto e fisco

Dis-coll: cos’è?

E’ un’indennità di disoccupazione mensile che viene erogata ai lavoratori titolari di rapporto parasubordinato che involontariamente perdono la propria occupazione.
E’ stata istituita sperimentalmente dal D.Lgs. 4.03.2015 e divenuta misura strutturale con la L. 22.05.2017 n.81.

Dis-coll: a chi spetta?

L’indennità di disoccupazione spetta ai collaboratori coordinati e continuativi (con o senza modalità a progetto):

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • che hanno perduto involontariamente il proprio lavoro;
  • non pensionati;
  • privi di partita IVA;

Riassumendo

L’indennità Dis-Coll spetta ai soggetti assunti con una serie di contratti riconducibili al rapporto di lavoro parasubordinato, ovvero:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • collaboratori a progetto;
  • assegnisti di ricerca;
  • dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L’indennità di disoccupazione per i collaboratori, invece, non spetta a:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita Iva;
  • amministratori, sindaci o revisori di società

Dis-coll: quali requisiti occorrono?

I requisiti da possedere congiuntamente al momento della presentazione della domanda sono:

  • stato di disoccupazione;
  • almeno 1 mese di contribuzione alla Gestione Separata INPS nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto di collaborazione e la perdita del lavoro;
  • 1 mese di contribuzione ovvero un rapporto di collaborazione della durata di almeno 1 mese che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione della prestazione lavorativa.

Dis-coll: presentazione della domanda e decorrenza dell’indennità

I lavoratori devono presentare all’INPS la domanda per il riconoscimento dell’indennità, esclusivamente in via telematica, entro (a pena di decadenza) 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione che decorrono:

  1. “dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  2. dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, quando l’evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato e si sia protratto oltre la fine di questo.

Si precisa che gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione, nonché quelli verificatisi successivamente al termine del contratto di collaborazione, non determinano slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di DIS-COLL.” La Dis-coll spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno.

Qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione Dis-coll spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Dis-coll: quanto spetta?

L’indennità è pari:

  1. al 75% del reddito medio mensile che è calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell’anno in cui si è verificata la cessazione dell’attività lavorativa e dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi presenti;
  2. per il 2020, il 75% è garantito fino ad un reddito medio pari o inferiore a € 1.227,55 annualmente rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dell’anno precedente.

“Se il reddito medio è superiore, il 75% è corrisposto fino a € 1.227,55 ed è incrementato di un’ulteriore somma pari al 25% della differenza del reddito medio e l’importo di € 1.227,55 comunque per un importo massimo di prestazione pari a € 1.335,40 per l’anno 2020.”

Dal primo giorno del quarto mese di percezione la prestazione è ridotta progressivamente del 3% al mese.

Dis-coll: per quanto tempo spetta?

La Dis-coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.

Ai soli fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

In ogni caso la prestazione Dis-coll può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi.

Qualora la prestazione sia fruita parzialmente, in occasione della presentazione di una nuova domanda di Dis-coll non saranno computati, ai fini del calcolo della durata, un numero di mesi di contribuzione pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti.

I periodi di fruizione della Dis-coll non sono coperti da contribuzione figurativa; non concorrono, quindi, al raggiungimento dei requisiti pensionistici

In caso di nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore perde il diritto alla Dis-coll.

Se, invece, il nuovo contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni, ilo beneficio è sospeso d’ufficio.

Dis-coll: differenza con la Naspi

La Dis-coll non è un’indennità erogata universalmente a tutti i tipi di lavoratori, ma come già detto, solo a determinate categorie di lavoratori che sono esclusi dalla Naspi e che svolgono attività di tipo continuativo.

La Naspi è un’indennità di disoccupazione che viene erogata nel caso di perdita involontaria del lavoro da parte di un lavoratore subordinato dipendente.

Relativamente al caso specifico, la Naspi viene erogata anche per un periodo che arriva a 24 mesi, mentre la Dis-coll non può superare i sei mesi.

Dis-coll e Naspi: ulteriori disuguaglianze

Le indennità hanno come obiettivo l’inserimento nel mondo lavorativo e per questo sono previste delle attività di formazione aggiuntive o di inserimento per favorire il soggetto nella ripresa di un lavoro.

Come accade per la Naspi anche per la Dis-coll esistono casi con i quali si rischia di perdere l’indennità.

In via generale questi sostegni alla disoccupazione si perdono ogni volta che il beneficiario risulta nuovamente occupato.

Il beneficio della Dis-coll, in particolare, si perde in situazioni come:

  • quando non si è più in stato di disoccupazione;
  • inizio di un lavoro in forma autonoma, o di impresa, se non avviene la comunicazione all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività;
  • nuovo lavoro subordinato svolto per più di 5 giorni;
  • nel caso in cui si riceva una pensione diretta;
  • se si riceve assegno ordinario di invalidità;
  • se non si partecipa regolarmente alle iniziative per l’inserimento lavorativo.

Entrambe le indennità non sono compatibili con le pensioni e con gli assegni di invalidità

Nel caso in cui un soggetto recepisca indebitamente la Naspi oppure l’indennità Dis-coll, può subire sanzioni che vanno dalla sospensione dell’indennità fino alle multe nel caso in cui il soggetto svolga un lavoro parallelamente alla ricezione del sostegno economico INPS.

Leggi anche: NaspI: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego

 

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