Ipoteca quale garanzia del soddisfacimento di un credito

Ipoteca quale garanzia del soddisfacimento di un credito

Ipoteca: che cos’è?

L’ ipoteca ex art. 2808 c.c. è un diritto reale – riguarda beni immobili e beni mobili registrati di garanzia –  (garantisce, infatti, la soddisfazione del credito) con i quali si costituiscono vincoli giuridici che vengono posti sui beni del debitore a garanzia del soddisfacimento di un credito.

In altre parole, si tratta del bene di un debitore che viene posto a garanzia del pagamento di un credito.

L’ipoteca non può essere iscritta su beni generici e, nel caso di beni immobili, questi devono essere individuati con i dati catastali identificativi completi.

La garanzia dell’ipoteca si estende al bene nella sua interezza; il credito, garantito dall’ipoteca, deve essere determinato nella sua quota di capitale, interessi e durata.

La durata delle ipoteche è venti anni dalla data di iscrizione nei pubblici registri; decorso tale termine, l’ipoteca si prescrive.

Ipoteca: volontaria, legale e giudiziale

L’ipoteca volontaria:

  • consiste in un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra ovvero in un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca;
  • deve rivestire, sotto pena di nullità, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

L’ipoteca legale si ha quando è proprio la legge che dà al creditore la possibilità di iscrivere ipoteca in quanto ritiene che alcuni crediti siano meritevoli di essere tutelati.
Hanno diritto all’ipoteca legale:

  • l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente;
    ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro che gli spetta;
  • lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.

L’ipoteca legale, nei casi previsti dalla legge, può essere iscritta anche contro la volontà del debitore.

L’ipoteca giudiziale viene disposta da un soggetto terzo, un giudice, attraverso una sentenza.
Esempi di titoli per iscrivere una ipoteca giudiziale sui beni del debitore sono:

  • una sentenza che condanna un soggetto al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente;
  • un decreto ingiuntivo reso esecutivo;
  • provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi) etc..

Leggi anche: Cartella esattoriale nulla: gli strumenti a favore del debitore

Iscrizione e trascrizione ipotecaria

L’ “iscrizione” rappresenta l’elemento necessario ai fini della costituzione dell’ipoteca, ma affinché sia valido quest’ultima deve fondarsi su un titolo valido come ad esempio un contratto di mutuo o una sentenza giudiziale.

La “trascrizione” sta ad indicare l’atto di trasferimento di diritti reali relativi ad un immobile.

Estinzione dell’ipoteca

Le ipotesi di estinzione dell’ipoteca sono elencate dall’art. 2878 c.c., alcune delle quali sono:

  • la cancellazione dell’ipoteca;
  • la scadenza del termine;
  • la estinzione del credito;
  • la rinunzia del creditore etc..

Novità in materia tributaria

In via generale la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione.
Il ruolo ex art. 49 D.P.R. 602/73, quindi, è l’unico titolo idoneo all’azione esecutivo-esattoriale.

Cassazione Civile – sez.VI – n. 9774, 14 aprile 2021

Gli Ermellini con la sentenza di cui sopra sono ‘fermi’ nel ritenere che “in materia tributaria, l’iscrizione di ipoteca, ex art. 77 D.P.R. 602/1973, “in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell’imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ex art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione – cfr. Cass. n.3346/2017”.

 


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