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Organismo di composizione della crisi: cos’è?

E’ un organismo pubblico, istituito dalla Legge 27/01/2012, n.3 al quale ogni debitore legittimato si rivolge per far fronte ai debiti contratti per soddisfare i creditori.

Organismo di composizione della crisi: funzione e procedura

La funzione: far fronte ad obbligazioni assunte da piccoli imprenditori, commercianti, famiglie che si trovano in situazioni di sovraindebitamento.

La procedura: ha carattere negoziale e si svolge sotto il controllo del Tribunale monocratico competente.

Il debitore non fallibile può formulare un proposta di accordo con i creditori e, qualora sia un consumatore, propone un piano di ristrutturazione dei debiti.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti si fonda su un piano che deve assicurare “il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili”.

Il piano deve:

Organismo di composizione della crisi: avvio della procedura

Per iniziare la procedura è necessario compilare un’apposita istanza e recapitarla ad un organismo abilitato:

Raccolta l’intera documentazione, redatto il piano di accordo con l’ausilio di un consulente, il debitore sceglie l’organismo abilitato che, verificata la correttezza dei dati e della documentazione contenuta nell’accordo e attestata la fattibilità del piano, nominerà il gestore della crisi.

Il professionista dell’organismo, entro 10 giorni, accetterà la nomina via PEC e sottoscriverà una dichiarazione d’indipendenza da inviare al Tribunale.

Il referente dell’organismo comunicherà al debitore il nome del gestore incaricato.

Se accolto, il piano diviene vincolante per ciascun creditore.

Se non accolto, invece, il consumatore accede alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Il procedimento si conclude:

Organismo di composizione della crisi: soggetti legittimati 
Organismo di composizione della crisi: soggetti non legittimati 
Organismo di composizione della crisi: composizione

Gli organismi possono essere costituiti da:

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