Il procedimento di mediazione civile è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, riguardante esclusivamente quelle concernenti diritti disponibili, escluse quelle in materia di lavoro.

La mediazione civile è:

  1. l’obbligo delle parti di farsi assistere da un avvocato;
  2. la mediazione non è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale;
  3. la condanna da parte del Giudice al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato, nel caso in cui non sia giustificata la mancata partecipazione alla mediazione;
  4. la possibilità del Giudice di desumere argomenti di prova nel giudizio successivo;
  5. le conseguenze derivanti dalla corrispondenza del contenuto della proposta rifiutata al contenuto del provvedimento che definisce il giudizio.

 

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Nelle materie espressamente indicate dalla legge, la mediazione è obbligatoria ed il mancato esperimento determina l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.

Quando va proposta la mediazione?

La mediazione obbligatoria, in generale, deve essere proposta prima della domanda giudiziale.
Nei procedimenti ex art. 5, co. 4, D.Lgs.28/2010, sopra richiamati, va, invece proposta in un momento successivo.

Con l’emergenza Covid-19, in merito alla sospensione dei termini, vi è in ogni caso la possibilità di attivare e proseguire le procedure di mediazione, d’intesa tra le parti e l’organismo con strumenti di comunicazione “a distanza”.

 

Procedimento di mediazione

La parte, o entrambe le parti devono presentare la domanda di mediazione ad un organismo con la sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

Nel caso di più domande relative alla stessa controversia, invece, la mediazione si svolge innanzi all’organismo competente per territorio presso il quale è stata presentata la prima domanda, individuata in base alla data del deposito.

Il mediatore designato dall’organismo di mediazione accetta l’incarico per iscritto, sottoscrive contestualmente per ciascun affare, per il quale è stato chiamato, una dichiarazione ad impegnarsi ad operare secondo le regole date dall’organismo di mediazione, affinché le parti raggiungano un accordo amichevole.

Con il deposito e la designazione del mediatore l’istanza di mediazione e la data del primo incontro vengono comunicate alla controparte.

Per la regolarità della comunicazione nel successivo giudizio è preferibile usare uno strumento che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario.

L’istanza deve contenere gli elementi essenziali della successiva domanda giudiziale:

Dalla comunicazione alle parti, l’istanza di mediazione:

Il procedimento si svolge in modo informale, caratteristica di tutti gli atti del procedimento.
Per quanto non previsto dalla legge, si fa riferimento al regolamento dell’organismo di mediazione.

La durata del procedimento di mediazione è al massimo di 3 mesi decorrenti dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per presentarla.

Costi della mediazione

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti del procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Entro i 50.000,00 € il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro.

Le spese di omologazione del verbale di mediazione sono pari a quelle del contributo unificato per gli affari di volontaria giurisdizione.

Le parti devono all’organismo di mediazione, anche in caso di mancato accordo, un’indennità che comprende le spese riguardanti:

Disciplina fiscale

Qualora la mediazione andasse a buon fine, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta rapportato all’indennità pagata all’organismo, fino a concorrenza di € 500,00.
In caso contrario, il credito d’imposta è ridotto della metà.

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Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso.
Esso non concorre né alla formazione del reddito delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini IRAP.

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