La mediazione civile: tutto ciò che c’è da sapere

La mediazione civile: tutto ciò che c’è da sapere

Il procedimento di mediazione civile è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, riguardante esclusivamente quelle concernenti diritti disponibili, escluse quelle in materia di lavoro.

La mediazione civile è:

  • Obbligatoria: imposta dalla legge a pena di improcedibilità della domanda.
    Si applica alle liti nelle materie ex art. 5, co. 1 bis, D.Lgs.28/2010, come ad esempio: condominio, diritti reali, divisione, patti di famiglia, risarcimento del danno, comodato, locazione, successione ereditaria, contratti assicurativi.
  • Facoltativa: la mediazione deriva da una libera scelta delle parti che tentano la risoluzione bonaria della lite presso un organismo di mediazione, invece di promuovere un’azione giudiziaria.
    Non si applica nei procedimenti ex art. 5, co. 4, D.Lgs.28/2010, come ad esempio, per convalida di licenza o sfratto fino al mutamento di rito, azione esercitata nel processo penale, consulenza tecnica preventiva che ha la finalità di comporre la lite.

    Il procedimento è quello della mediazione obbligatoria, ma senza applicare le seguenti regole:
  1. l’obbligo delle parti di farsi assistere da un avvocato;
  2. la mediazione non è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale;
  3. la condanna da parte del Giudice al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato, nel caso in cui non sia giustificata la mancata partecipazione alla mediazione;
  4. la possibilità del Giudice di desumere argomenti di prova nel giudizio successivo;
  5. le conseguenze derivanti dalla corrispondenza del contenuto della proposta rifiutata al contenuto del provvedimento che definisce il giudizio.
  • Giudiziale o delegata: disposta dal Giudice quando, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, ritiene che si possa raggiungere un accordo stragiudiziale.

 

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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Nelle materie espressamente indicate dalla legge, la mediazione è obbligatoria ed il mancato esperimento determina l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.

Quando va proposta la mediazione?

La mediazione obbligatoria, in generale, deve essere proposta prima della domanda giudiziale.
Nei procedimenti ex art. 5, co. 4, D.Lgs.28/2010, sopra richiamati, va, invece proposta in un momento successivo.

Con l’emergenza Covid-19, in merito alla sospensione dei termini, vi è in ogni caso la possibilità di attivare e proseguire le procedure di mediazione, d’intesa tra le parti e l’organismo con strumenti di comunicazione “a distanza”.

  • Se vengono proposte più domande connesse tra loro che vertono su diritti disponibili e solo per alcune di esse è prevista la mediazione obbligatoria, tutte le domande vanno demandate al procedimento di mediazione.

 

  • Se, invece, una o più domande vertono su diritti indisponibili, queste devono essere devolute alla cognizione del Giudice, perché con la mediazione la mediazione si decise solo le domande relative ai diritti disponibili.

Procedimento di mediazione

La parte, o entrambe le parti devono presentare la domanda di mediazione ad un organismo con la sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

Nel caso di più domande relative alla stessa controversia, invece, la mediazione si svolge innanzi all’organismo competente per territorio presso il quale è stata presentata la prima domanda, individuata in base alla data del deposito.

Il mediatore designato dall’organismo di mediazione accetta l’incarico per iscritto, sottoscrive contestualmente per ciascun affare, per il quale è stato chiamato, una dichiarazione ad impegnarsi ad operare secondo le regole date dall’organismo di mediazione, affinché le parti raggiungano un accordo amichevole.

Con il deposito e la designazione del mediatore l’istanza di mediazione e la data del primo incontro vengono comunicate alla controparte.

Per la regolarità della comunicazione nel successivo giudizio è preferibile usare uno strumento che ne assicuri la ricezione da parte del destinatario.

L’istanza deve contenere gli elementi essenziali della successiva domanda giudiziale:

  • le parti;
  • l’organismo di mediazione prescelto;
  • l’oggetto;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della lite, a norma del c.p.c. .

Dalla comunicazione alle parti, l’istanza di mediazione:

  • In caso di mancata conciliazione, la prescrizione ricomincia a decorrere dal deposito del verbale di mancata conciliazione, presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
  • In caso di mancato accordo, la domanda giudiziale può essere proposta entro lo stesso termine di decadenza, rinnovatosi per una volta sola, a decorrere dal deposito del verbale che sancisce il mancato raggiungimento dell’accordo.

Il procedimento si svolge in modo informale, caratteristica di tutti gli atti del procedimento.
Per quanto non previsto dalla legge, si fa riferimento al regolamento dell’organismo di mediazione.

La durata del procedimento di mediazione è al massimo di 3 mesi decorrenti dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per presentarla.

Costi della mediazione

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti del procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Entro i 50.000,00 € il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro.

Le spese di omologazione del verbale di mediazione sono pari a quelle del contributo unificato per gli affari di volontaria giurisdizione.

Le parti devono all’organismo di mediazione, anche in caso di mancato accordo, un’indennità che comprende le spese riguardanti:

  • l’avvio del procedimento: è dovuta da ciascuna parte un importo di €40,00 per le liti di valore fino ad € 25.000,00.
    L’importo è versato da chi propone l’istanza di mediazione al momento del deposito e dalla controparte chiamata alla mediazione, quando aderisce al procedimento.
  • la mediazione: ciascuna parte deve pagare all’organismo di mediazione un compenso calcolato sul valore della lite (per scaglioni); tale spesa non è dovuta in caso di mancato accordo dopo il primo incontro di mediazione.
Disciplina fiscale

Qualora la mediazione andasse a buon fine, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta rapportato all’indennità pagata all’organismo, fino a concorrenza di € 500,00.
In caso contrario, il credito d’imposta è ridotto della metà.

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Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso.
Esso non concorre né alla formazione del reddito delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini IRAP.


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