La negoziazione assistita

Il procedimento di negoziazione assistita

Il procedimento di negoziazione assistita riguarda controversie concernenti diritti disponibili, ad eccezione delle controversie individuali di lavoro, per le quali la negoziazione è sempre esclusa.
Qualsiasi accordo raggiunto sui diritti indisponibili è nullo.
L’accordo che riguarda sia diritti disponibili che indisponibili, invece, conserva la validità solo per la parte riguardante i diritti disponibili.
E’ obbligatoria in alcune materie tassativamente previste dalla legge, costituendo, quindi, una condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziaria.
In altri casi, la negoziazione è facoltativa e il suo mancato esperimento non comporta alcuna conseguenza

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Come si svolge il procedimento di negoziazione assistita?

Si ha con la partecipazione obbligatoria degli avvocati e inizia con l’invito a concludere la “negoziazione assistita” che una parte rivolge all’altra.

Invito a negoziare

La parte, assistita dal proprio avvocato, inizia il procedimento di negoziazione assistita formulando alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L’invito deve essere sottoscritto dalla parte e la sua firma deve essere certificata dall’avvocato che formula l’invito.
Quest’ultimo deve contenere:
• l’indicazione dell’oggetto della controversia;
• l’avvertimento che la mancata risposta all’invito, entro 30 giorni dalla ricezione, equivale a rifiuto dello stesso e ciò può essere valutato dal Giudice in sede giudiziale.

L’invito deve essere comunicato alla controparte personalmente a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata; da qui si producono due effetti:
• interruzione della prescrizione;
• impedimento della decadenza che si può avere una sola volta.

La convenzione, quindi, di fatto, è un contratto col quale le parti si impegnano a negoziare per un determinato lasso di tempo, cooperando tra loro con lo scopo di giungere ad un accordo.

Il procedimento è identico, sia quando la legge prevede la negoziazione obbligatoria, sia quando l’ammette come facoltativa, ad eccezione del compenso dell’avvocato nel caso di gratuito patrocinio.
Al procedimento di negoziazione assistita non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.

Raggiungimento di un accordo

Terminata la fase della negoziazione, le parti possono aver raggiunto un accordo dalle stesse sottoscritto unitamente agli avvocati che le assistono, cosicché assume l’efficacia di un contratto e costituisce:
• titolo esecutivo;
• titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti devono trasmetterne una copia al COA del luogo in cui l’accordo è stato raggiunto, o in alternativa al COA del luogo in cui uno degli avvocati è iscritto.

Pur non espressamente previsto, infine, dal momento in cui l’accordo ha efficacia di un contratto, si ritiene che possa essere impugnato.
La legge precisa che se l’avvocato che ha partecipato alla redazione dell’accordo lo impugna commette un illecito deontologico (art.5, co.4 , DL.132/2014)

 

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