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Accertamento analitico induttivo nei confronti dell’avvocato

Accertamento analitico induttivo nei confronti dell’avvocato

Accertamento analitico induttivo nei confronti dell’avvocato
Diritto e fisco

Accertamento analitico induttivo: cos’è?

L’accertamento analitico-induttivo o anche presuntivo, già trattato, consiste nella contestazione dell’evasione mediante il ricorso a presunzioni “qualificate”, ovvero gravi, precise e concordanti.

I Giudici di legittimità varie volte si sono pronunciati sull’idoneità di tale tipo di accertamento per la ricostruzione dei maggiori ricavi.

Vedi anche: Controlli fiscali: ritorna il cd. tovagliometro

E’ rilevante, in merito alla ricostruzione di cui sopra, che si giunga a risultati “quanto meno verosimili in riferimento alle caratteristiche ed alle concrete condizioni di esercizio dell’attività svolta”

Eventuali inconvenienti, che frequentemente si sono verificati, si possono superare solo mediante un confronto con lo stesso contribuente, al fine di verificare le ‘peculiarità’ dell’attività che si sta controllando.

Vedi anche: Successione: il Fisco tassa anche l’eredità

Accertamento analitico induttivo utilizzato nei confronti dell’avvocato

È legittimo l’accertamento analitico induttivo per ricostruire i maggiori ricavi di un avvocato ( cd. ricavi in nero) sulla base delle cause patrocinate, ‘alla luce’ delle sentenze depositate presso le cancellerie degli Uffici Giudiziari

Lo ha stabilito di recente la Cassazione Civile con ordinanza del 9 settembre 2021 n. 24255.

Nella sentenza de qua si legge che: “l’Amministrazione Finanziaria conformemente al criterio generale stabilito dall’art. 2727c.c., legittimamente ha utilizzato una presunzione per individuare il momento dell’effettiva percezione del reddito; era onere del contribuente fornire una prova contraria dimostrando di non aver percepito alcun reddito”.

Come stabilito dalla sentenza Cass. Civ., Sez. V, 11 agosto 2016, n. 16969:

In tema d’imposte sui redditi, il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale”.

Accertamento analitico induttivo: come si prova di non aver percepito alcun reddito?

Producendo:

  • diffide ad adempiere;
  • richieste di decreto ingiuntivo;
  • documenti atti a provare l’infruttuosità della esecuzione.

È onere del contribuente dimostrare la esistenza di fattori che avevano impedito o che comunque erano stati idonei ad impedire l’incasso dei compensi.

‘Il mero fatto dedotto di non aver emesso fatture non ha valore dal momento che in caso di inesistenza della fattura l’Ufficio assume che il compenso vi sia stato e che tale fattura non sia stata emessa al fine proprio di sottrarsi al pagamento delle imposte’.

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