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Il concordato preventivo

Il concordato preventivo
Diritto e fisco

Il concordato preventivo: cos’è?

Il concordato preventivo, disciplinato dalla legge fallimentare, ovvero dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, è uno strumento giudiziale che dà al debitore l’opportunità di evitare le conseguenze lesive del fallimento per giungere ad un accordo con i creditori in merito alle modalità di estinzione delle singole obbligazioni.

Il concordato preventivo: requisiti per l’ammissione

L’ammissione al concordato preventivo prevede l’esistenza di requisiti soggettivi e oggettivi.

Requisiti soggettivi:

  • sono esclusi gli imprenditori che hanno avuto, nei 3 esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività, un patrimonio annuo inferiore ai 300.000 euro;
  • sono esclusi coloro i quali hanno realizzato ricavi lordi per un totale annuo che non superi i 200.000 euro e chi ha un totale di debiti inferiore ai 500.000 euro.

Requisiti oggettivi:

  • la procedura può essere avviata solo nel caso in cui il debitore si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza.

Leggi anche: Che cos’è il fallimento e quali sono le conseguenze

Il concordato preventivo: come fare domanda?

La domanda di concordato preventivo prevede il ricorso sottoscritto dal debitore che sarà assistito da un legale munito di procura.

La domanda di ammissione al concordato dovrà essere accompagnata da una documentazione composta da:

  • una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
  • lo stato analitico ed estimativo delle attività;
  • l’elenco nominativo dei creditori, precisando i rispettivi crediti e le cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà o posseduti dal debitore;
  • il valore dei beni;
  • un piano contenente le modalità e i tempi di realizzazione della proposta presentata con il concordato preventivo.

Il deposito della domanda costituisce il momento a partire dal quale decorrono gli effetti della procedura.

Il concordato preventivo: effetti

L’ammissione al concordato preventivo determina un cambiamento della posizione giuridica dell’imprenditore.

Nonostante conservi l’amministrazione dei beni, questi avrà bisogno dell’autorizzazione scritta del Giudice delegato per compiere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione che, in caso contrario, sarebbero considerati inefficaci.

Gli effetti derivanti dal concordato preventivo sono:

  • la preclusione delle azioni esecutive e cautelari individuali, oltre che l’arresto di quelle in corso;
  • la sospensione della prescrizione e il non verificarsi della decadenza;
  • l’impossibilità di modificare la propria posizione.

L’ammissione al concordato non produce la revoca degli atti compiuti prima dell’accettazione della domanda, né produce effetti sui contratti pendenti o su quelli che non sono stati eseguiti da entrambe le parti.

Il concordato preventivo: caratteristiche

La proposta del concordato preventivo potrà prevedere:

  • la ristrutturazione dei debiti;
  • la soddisfazione dei crediti;
  • la suddivisione dei creditori in classi rappresentative della diversa categoria dei crediti di cui sono portatori;
  • l’assegnazione delle attività ad un assuntore.

La proposta di cui sopra dovrà assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei cd. creditori chirografari, ossia non assistiti da particolati garanzie o privilegi.

Il concordato preventivo: organi

Il primo organo nella procedura di concordato preventivo è il Tribunale che si occupa dell’intera procedura.

Ci sono poi:

  1. il giudice delegato;
  2. il commissario giudiziale.

Il giudice delegato avrà il compito di:

  • fornire le autorizzazioni richieste;
  • presiedere l’adunanza dei creditori.

Il commissario giudiziale, invece, avrà una funziona di vigilanza e dovrà:

  • verificare l’elenco dei creditori e dei debitori, partendo dalle scritture contabili;
  • occuparsi della redazione dell’inventario del patrimonio e di una relazione sulle cause della crisi, oltre che di un’eventuale relazione nella quale vengono inserite le proposte concorrenti.

Il ricorso dovrà essere presentato innanzi al Tribunale che si trova nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede principale, a nulla rilevando l’eventuale cambio di sede avvenuto durante l’anno antecedente alla presentazione del ricorso.
Entro un giorno dalla presentazione del ricorso, il cancelliere del Tribunale provvederà a pubblicare la domanda sul registro delle imprese.

La domanda sarà quindi esaminata dal Tribunale, che potrà richiedere, entro 15 giorni, al debitore eventuali integrazioni, oppure di fornire dei documenti aggiuntivi.

Il concordato preventivo: fasi

Il concordato preventivo è caratterizzato da 3 fasi:

  1. la prima consiste nell’accertamento della situazione patrimoniale del debitore.
    Se il commissario giudiziale constata che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, lo riferirà subito al Tribunale e l’ammissione al concordato sarà subito revocata.
  2. Vi è, poi, la fase di approvazione della proposta: i creditori si riuniranno per discutere sull’ammissibilità della proposta e il concordato sarà approvato con voto favorevole dei creditori (basterà raggiungere la maggioranza).
  3. Verrà così redatto un verbale e si giungerà, infine, alla terza fase, rappresentata dall’omologazione che definisce la chiusura della procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale emetterà un decreto motivato che dovrà essere comunicato al debitore o al commissario giudiziale.

Il concordato preventivo: cosa succede dopo?

In seguito alla sentenza di omologazione, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.

Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Il giudizio di omologazione, che consiste in una verifica formale del raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla Legge.

Il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’articolo 183, comma 1, L. Fall., non è soggetto a ricorso ex articolo 111 Cost., proponibile, invece, avverso il provvedimento della medesima corte conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo.

Leggi anche: Organismo di composizione della crisi

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