Il legato: istituto tipico della successione testamentaria

Il legato: cos’è?

Il legato (ex artt. 649 e ss. del cc.) è una disposizione mortis causa rappresentativa, di solito, della successione a titolo particolare, per opera della quale il legatario subentra in uno o più rapporti determinati del de cuius.
Il legato è configurabile solo nella successione testamentaria e non nella successione legittima.
Si tratta di un fenomeno successorio eventuale, ma non necessario, dato che la sua mancanza non compromette in alcun modo la validità dell’atto mortis causa in sé.
Tramite il legato si realizza una successione mortis causa a titolo particolare.

Secondo un orientamento della Suprema Corte (ord. n. 23563/19) “l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni”

Il legato: erede e legatario, quali sono le differenze?

La principale differenza tra la condizione di erede e legatario si rinviene nel fatto che quest’ultimo non ha bisogno di accettare il lascito, al quale può anche rinunciare, dato che il trasferimento della proprietà avviene automaticamente alla morte del testatore.

L’erede, invece, può essere l’erede destinatario di un’eredità (o quota di essa) in cui le posizioni debitorie sono prevalenti rispetto a quelle attive; per tale motivo è sempre necessaria una sua accettazione, che può avvenire anche con beneficio d’inventario.

Leggi anche: Successione: il Fisco tassa anche l’eredità

Il legato: rinuncia e trascrizione

Il legatario ex art. 649 c.c., non ha bisogno di accettare il legato, ma può comunque rinunciarvi (art. 649 c.c.).
Tale rinuncia può anche essere sollecitata dagli eredi interessati, che hanno la facoltà di chiedere al Giudice la fissazione di un termine entro cui il legatario debba decidere.
Scaduto il termine, il legato non è più rinunciabile.

La rinuncia al legato costituisce un rifiuto eliminativo: non può essere effettuata prima dell’apertura della successione e comunque solo quando vi sia da parte dell’onorato la conoscenza della disposizione a proprio favore
La rinuncia all’eredità, invece, costituisce un rifiuto impeditivo.
Per la rinuncia al legato non è prevista alcuna forma particolare.

L’art. 1350 c.c., però, recita “se il bene oggetto del legato è un bene immobile, la rinuncia, che consiste in un atto dismissivo della proprietà su di un bene già acquisito al patrimonio del beneficiario, deve essere redatta per iscritto a pena di nullità”.

Il legato: prelegato?

Si parla di prelegato nel caso in cui il legato sia previsto a favore di uno dei coeredi.
In questo caso il legato è a carico dell’intera eredità e del relativo valore; non viene, quindi, computato solo nella quota dell’erede-legatario.

Il legato: in conto e sostitutivo di legittima

Si ha legato in sostituzione di legittima quando il testatore, attribuendo al legittimario uno o più beni a titolo particolare, lo esclude dalla legittima in quota”
Si ha, invece, legato in conto di legittima nel caso in cui il legittimario gratificato non è privato interamente della quota legittima.

Nozioni rilevanti!

La quota di legittima è la parte del patrimonio di cui il testatore non può disporre, in quanto la legge riserva detta parte ai parenti legittimari, talvolta contro le disposizioni testamentarie lasciate dal testatore stesso.
La quota disponibile corrisponde a quella parte di patrimonio che il defunto può liberamente destinare in favore di chiunque, indipendentemente dalla presenza o meno dei discendenti, del coniuge o degli ascendenti, alla morte del medesimo.


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