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Il pignoramento presso terzi: cos’è

E’ una particolare forma di espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi.
L’art. 543 c.p.c. che disciplina l’istituto prevede due ipotesi di pignoramento presso terzi:

  1. l’espropriazione di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi;
  2. l’espropriazione di beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore esecutato non ha diretta disponibilità (ricorrerebbe altrimenti la diversa ipotesi dell’espropriazione mobiliare presso il debitore).

Vi è, quindi, il coinvolgimento di tre parti:

Il pignoramento presso terzi: requisiti

Il pignoramento è un atto scritto complesso che deve contenere:

Il pignoramento presso terzi: iscrizione a ruolo

Non appena eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario deve consegnare al creditore, senza ritardo, l’originale dell’atto di citazione.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento.

Il pignoramento presso terzi: gli obblighi del terzo pignorato

Il terzo ex art. 547 c.p.c. deve fornire al creditore procedente una dichiarazione, a mezzo raccomandata a/r o pec ovvero mediante procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, nella quale specifica:

Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione o se a séguito della mancata dichiarazione del terzo è impossibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, il Giudice, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti, nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

Dal momento in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi imposti dalla legge al custode relativamente alle cose e alle somme dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.

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Il pignoramento presso terzi: novità per il creditore

Con l’entrata in vigore della L. 206/2021, sono state modificate numerose norme del processo esecutivo
Tra queste rientra l’art. 543 c.p.c. che pone altri due oneri a carico del creditore previsti a pena di inefficacia dello stesso pignoramento.

L’art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile, viene integrato da due altri due commi che vengono aggiunti dopo il quarto e che così dispongono:

“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

L’onere, che dovrà essere sopportato dal creditore in caso di pignoramento presso terzi, è quello della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione.

La ratio è quella di evitare ‘inutili’ comparizioni delle parti in seguito a notifiche di pignoramenti presso terzi poi non iscritte a ruolo, che frequentemente avviene per la dichiarazione negativa da parte del terzo.

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