Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Il pignoramento presso terzi: cos’è e cosa cambia

Il pignoramento presso terzi: cos’è e cosa cambia

Il pignoramento presso terzi: cos’è e cosa cambia
Diritto e fisco

Il pignoramento presso terzi: cos’è

E’ una particolare forma di espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi.
L’art. 543 c.p.c. che disciplina l’istituto prevede due ipotesi di pignoramento presso terzi:

  1. l’espropriazione di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi;
  2. l’espropriazione di beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore esecutato non ha diretta disponibilità (ricorrerebbe altrimenti la diversa ipotesi dell’espropriazione mobiliare presso il debitore).

Vi è, quindi, il coinvolgimento di tre parti:

  • il creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale;
  • il debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale;
  • il terzo pignorato (c.d. debitor debitoris), parte solo in senso processuale.

Il pignoramento presso terzi: requisiti

Il pignoramento è un atto scritto complesso che deve contenere:

  • indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • indicazione delle cose o somme dovute dal terzo;
  • intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del Giudice, delle cose o somme dovute al debitore;
  • ingiunzione al debitore di astenersi a ogni atto diretto a sottrarre i beni alla garanzia del credito;
  • dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente, indicazione dell’indirizzo pec del creditore procedente;
  • citazione del debitore a comparire innanzi al Giudice competente all’udienza fissata non prima di dieci giorni dalla notifica, con l’invito al terzo a rendere la cd. dichiarazione di quantità al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata o pec […].

Il pignoramento presso terzi: iscrizione a ruolo

Non appena eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario deve consegnare al creditore, senza ritardo, l’originale dell’atto di citazione.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna, pena perdita di efficacia del pignoramento.

Il pignoramento presso terzi: gli obblighi del terzo pignorato

Il terzo ex art. 547 c.p.c. deve fornire al creditore procedente una dichiarazione, a mezzo raccomandata a/r o pec ovvero mediante procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, nella quale specifica:

  • di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso;
  • quando deve essere eseguito il pagamento o la consegna;
  • i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui;
  • le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato.

Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione o se a séguito della mancata dichiarazione del terzo è impossibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, il Giudice, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti, nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

Dal momento in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il terzo è tenuto a rispettare gli obblighi imposti dalla legge al custode relativamente alle cose e alle somme dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.

Leggi anche:La disciplina del pignoramento della prima casa

Il pignoramento presso terzi: novità per il creditore

Con l’entrata in vigore della L. 206/2021, sono state modificate numerose norme del processo esecutivo
Tra queste rientra l’art. 543 c.p.c. che pone altri due oneri a carico del creditore previsti a pena di inefficacia dello stesso pignoramento.

L’art. 543 c.p.c, in virtù della riforma del processo civile, viene integrato da due altri due commi che vengono aggiunti dopo il quarto e che così dispongono:

“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”

L’onere, che dovrà essere sopportato dal creditore in caso di pignoramento presso terzi, è quello della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e del relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione.

La ratio è quella di evitare ‘inutili’ comparizioni delle parti in seguito a notifiche di pignoramenti presso terzi poi non iscritte a ruolo, che frequentemente avviene per la dichiarazione negativa da parte del terzo.

Leggi anche: Il conto corrente cointestato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati