Cessione del quinto dello stipendio: assicurazione inclusa nel calcolo del TAEG?

Cos’è la cessione del quinto?

È una particolare forma di finanziamento a rimborso rateale erogato in favore di lavoratori dipendenti e pensionati. La peculiarità di questa tipologia di prestito personale sta nella modalità di rimborso delle rate.
La legge, infatti, permette di restituire le somme ricevute in prestito cedendo all’Istituto di credito una quota del proprio stipendio o pensione, fino ad un massimo del quinto. Il datore di lavoro (o l’ente previdenziale), quindi, trattiene la rata dallo stipendio (o dalla pensione) e la versa al finanziatore.

Assicurazione obbligatoria

Essendo il rimborso della rata strettamente legato al percepimento dello stipendio (o pensione), al momento della stipula del contratto di cessione del quinto, è obbligatorio sottoscrivere una Polizza assicurativa. Tutto ciò al fine di garantire il pagamento del debito residuo in caso di perdita del lavoro o di decesso.

Calcolo del TAEG al fine di rilevare l’Usura originaria

L’usura è il reato che commette chi, sfruttando il bisogno di denaro di un altro individuo, concede un prestito chiedendone la restituzione a un tasso d’interesse superiore al cosiddetto “tasso soglia” consentito dalla legge (art. 644 c.p.), per cui in sostanza oltre tale tasso gli interessi sono sempre usurari.
Il tasso soglia viene aggiornato ogni tre mesi mediante decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e risulta differente a seconda della tipologia di finanziamento concesso.
Al fine di verificare se un finanziamento è affetto da usura originaria occorre calcolare il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e confrontarlo con il tasso soglia vigente al momento della stipula.
Negli ultimi anni, ha tenuto banco la questione riguardante l’inclusione o meno dei costi assicurativi nel calcolo del TAEG per i contratti di cessione di quinto dello stipendio stipulati prima del 31.12.2009.

Le Istruzioni di Banca d’Italia ante 2010

Le Istruzioni dettate da Banca d’Italia, ante 2010, infatti, circa il trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TAEG per i finanziamenti a rimborso rateale, prevedevano quanto segue: “nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.

Cassazione Civile II sez. n. 17466 del 20 Agosto 2020

Contrario, invece, l’orientamento giurisprudenziale a favore dell’inclusione delle spese assicurative, avallato da una recente sentenza della Cassazione.
La sentenza n. 17466 del 20 Agosto 2020 afferma che l’obbligatorietà di una polizza vita non ne esclude il carattere remunerativo per la Banca. Pertanto, ai fini della valutazione dell’eventuale usura originaria del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, devono essere incluse anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.