TFS E TFR: nozioni essenziali da conoscere

L’Inps ha reso disponibile il servizio online per la richiesta di quantificazione del TFR/TFS per la liquidazione ordinaria e agevolata.

L’Inps ha facilitato la richiesta della certificazione contenente il calcolo trattamento di fine servizio, essenziale ad accedere alla liquidazione ordinaria e agevolata.

TFS E TFR

Il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto rappresentano l’insieme dei compensi corrisposti ai lavoratori subordinati a titolo di liquidazione o buonuscita nel momento in cui cessa il rapporto con l’Ente, ovvero con l’Amministrazione a cui appartiene.

TFS E TFR: differenze

Il trattamento di fine servizio e quello di fine rapporto si differenziano tra loro per quanto concerne le modalità di calcolo.

  • Il TFS ha carattere previdenziale e prevede distinti contributi tra il lavoratore e il datore di lavoro, con la sola eccezione dell’ Indennità di Anzianità.
  • Il TFR, invece, ha carattere di salario differito. Di fatto, quest’ultimo consiste nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli ‘amministrati’ in base all’anno di assunzione e al tipo di contratto, sono assoggettati al TFS o al TFR:

  1. TFS: per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
  2. TFR: per i lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000, oppure assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2001.

I dipendenti che non rientrano nel regime del TFR, in particolare, restano assoggettati al regime del TFS a meno che non aderiscano ad un fondo pensionistico complementare che prevede l’assoggettamento al TFR.
Il dipendente, in virtù della normativa vigente in materia contributiva (legge 335/95, legge 448/98, DPCM 20/12/1999 e DPCM2/3/2001, successive circolari dell’INPS – Gestione ex INPDAP) nel corso del rapporto di lavoro può decidere se riscattare l’importo accantonato al termine del periodo di servizio oppure se destinare tale somma al Fondo di previdenza complementare al quale ha aderito o al quale intende aderire.
Ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, possono essere riscattati i periodi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo quali ad esempio, il servizio militare e la durata legale dei periodi di studio universitari; non sono invece valutabili ai fini pensionistici i periodi resi alle dipendenze di privati.

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TFS E TFR: domanda di quantificazione

L’INPS (vedi messaggio n. 3436 del 12.10.2021) ha messo a disposizione un nuovo servizio che permette ai dipendenti pubblici di ottenere il certificato per presentare la domanda di quantificazione del TFR o del TFS.
Il certificato de quo, contente il calcolo del riconosciuto trattamento di fine servizio, da quando e come saranno versate le somme spettanti, costituisce uno dei passaggi richiesti ai dipendenti pubblici che vogliono accedere alla liquidazione ordinaria (D.P.R. 05.01.1950, n. 180), ovvero a quella agevolata (L. 28.03.2019 n.26)introdotta unitamente alla ‘quota100’.

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TFS E TFR: iter domanda di certificazione

Il lavoratori devono essere in possesso di SPID, CIE, CNS per ottenere facilmente il certificato di quantificazione del TFS o del TFR.

L’INPS ha semplificato l’iter di tale procedura a tal punto che:

  • ” l’utente chiede la prestazione online fornendo dati minimali;
  • la conoscenza e la consapevolezza da parte del cittadino dei dati che lo riguardano in possesso dell’Istituto;
  • il riscontro immediato, l’automatizzazione dei controlli e l’acquisizione dei dati da fonti certe permettono di fornire immediatamente al cittadino un riscontro sulla prestazione richiesta.”

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