Accertamento con adesione: l’alternativa al reclamo

Cos’è l’Accertamento con Adesione?

E’uno strumento giuridico con cui l’amministrazione finanziaria e il contribuente giungono ad un accordo in relazione a delle maggiori imposte accertate o a delle situazioni di presunta illeiceità identificati dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

Il contribuente, di propria iniziativa, presenta un’istanza all’Amministrazione finanziaria con la quale chiede alla stessa di formulare una proposta.  Ciò avviene, solitamente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento.

L’amministrazione finanziaria deve inviare al contribuente un invito a comparire presso i propri uffici, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza.

In caso di raggiungimento di un accordo, viene redatto un avviso di accertamento con adesione. In caso contrario, il contribuente avrà 150 giorni per presentare ricorso alla controparte.

L’accertamento con adesione ha lo stesso identico contenuto dell’accertamento ordinario, ma presenta le seguenti differenze:

  • non viene notificato al contribuente dato che viene sottoscritto anche da quest’ultimo. Nello specifico il contribuente aderisce alla proposta formulata dall’Amministrazione Finanziaria.
  • viene sottoscritto sia dall’Amministrazione finanziaria che dal contribuente e quindi risulta vincolante per entrambi. Infatti, il contribuente non può impugnarlo e l’Amministrazione Finanziaria non può modificarne il contenuto.

Dal momento della sottoscrizione dell’accertamento con adesione, il contribuente deve versare entro 20 giorni tutte le somme dovute. In alternativa, il contribuente può optare per la rateizzazione e versare solo la 1°rata. È possibile richiedere un rateizzo di 8 rate trimestrali, o di 12 rate trimestrali se la somma è superiore a 50.000 euro.

Con il versamento della somma (o della 1° rata) si perfeziona l’accertamento con adesione e quindi diventa inefficace l’avviso di accertamento ordinario.

Qual è la differenza tra il reclamo e l’accertamento con adesione?

In entrambi i casi il contribuente presenta un’istanza all’Amministrazione Finanziaria per giungere ad un accordo in relazione ad una controversia, ma esistono delle differenze.

a) L’accertamento con adesione rappresenta un istituto facoltativo, che può essere attuato indipendentemente dal valore della controversia. Il reclamo, invece, è un istituto obbligatorio per le controversie di importo inferiore a 50.000 euro.

b) Per instaurare l’accertamento con adesione è sufficiente notificare un’istanza alla controparte. Per instaurare il reclamo, invece, è necessario allegare un ricorso all’istanza.

c) In caso di reclamo, se non si giunge ad un accordo con l’Amministrazione Finanziaria, il contribuente ha comunque 30 giorni per presentare ricorso. Con l’accertamento con adesione, il contribuente ha 150 giorni per presentare ricorso.

d) L’istanza di accertamento con adesione dà la possibilità di sospendere la riscossione frazionata, mentre con il reclamo ciò non è possibile.

 

 

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